PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 600-septies del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 600-octies. - (Conclusione di patto di matrimonio da parte di genitori, affini o tutori). - Il genitore, il parente, l'affine o il tutore, o chiunque si trovi nelle condizioni di mantenere in uno stato di soggezione una persona, che stipula o conclude patti, promesse o contratti, verbali o scritti, il cui oggetto sia il contrarre matrimonio da parte di altra persona con la quale esista il vincolo di parentela o di tutela, o sulla quale si esercita e si mantiene, materialmente o psicologicamente, uno stato di soggezione, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La potestà dei genitori o la tutela sono revocate. Ai fini del presente comma, si ha mantenimento in uno stato di soggezione nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 600.
      La pena è aumentata della metà se il patto, la promessa o il contratto prevede la celebrazione del matrimonio in una data o in un periodo in cui il promesso coniuge risulti essere minore o se comporta il pagamento di una somma di denaro o altra utilità in favore dei responsabili del reato da parte dell'altro contraente, anche se il pagamento o la prestazione dell'utilità avviene al di fuori del territorio dello Stato italiano».